STATUTO

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DICHIARO DI AVER LETTO LO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE EFFETTO MORGANA, DI SEGUITO ENUNCIATO, E DI ACCETTRALO IN OGNI SUA PARTE
Titolo I - Costituzione e scopi Art. 1E’ costituita un’Associazione culturale denominata “Effetto Morgana”. L’Associazione ha sede in Roma, Viale Antonio Ciamarra 196. Il cambiamento della sede sociale, sempre che sia nel Comune di Roma, non rappresenta modifica o revisione dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Art. 2L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di promozione culturale, formazione, aggregazione ed utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi. In particolare, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà, l’Associazione persegue la finalità di integrare la proposta educativa e formativa scolastica dei bambini e dei giovani, e di aiutare le famiglie stimolandone la socializzazione, mediante eventi, attività e corsi diretti alla formazione e all’apprendimento in generale, con particolare riguardo alla conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue straniere secondo metodologie che favoriscano l’apprendimento della lingua attraverso il gioco, la musica e l’attività in genere. L’Associazione, proponendosi in ogni caso la finalità di fornire sostegno ai genitori nell’attività in senso lato educativa e formativa dei bambini, dei giovani e degli adulti, per la realizzazione della suddetta finalità si propone anche: la compravendita e/o lo scambio per i propri associati di giocattoli, di organizzare eventi , attività e corsi che siano diretti a stimolare l’arte, la manualità e le capacità comunicative dei bambini; - fornire un sostegno didattico mediante lezioni di ripasso e approfondimento; - fornire sostegno all’apprendimento scolastico e formazione per soggetti affetti da disabilità, in particolare nel linguaggio; - promuovere scambi culturali attraverso l’organizzazione di soggiorni all’estero; - favorire la socializzazione mediante la messa a disposizione di spazi e/o servizi ovvero l’organizzazione di momenti ricreativi quali feste, gite, soggiorni, eventi culturali, etc.; - svolgere attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento con bambini e giovani ed adulti con prole; - stringere accordi di collaborazione con scuole, centri culturali e/o sportivi ed altri soggetti per favorire la formazione dei bambini e dei giovani, anche insieme agli adulti, nonché la loro socializzazione ed integrazione; - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati per gestire attività di spettacolo, ricreative, culturali, assistenziali; - allestire e gestire punti di ristoro, collegati alle proprie strutture, riservando la somministrazione ai propri associati, gestire l’attività di ristorazione in proprio o a mezzo terzi, predisporre la preparazione e la cottura dei cibi, organizzare viaggi finalizzati alla condivisione del tempo libero come momento di aggregazione della famiglia e degli amici, organizzare incontri, seminari di studio, corsi di formazione, tavole rotonde, dibattiti, conferenze, master ed altre iniziative rivolte alla crescita culturale e sociale di bambini, ragazzi e adulti, svolgere attività di fundraising e crowdfunding per far crescere, coltivare, sorgere, ossia sviluppare i fondi necessari a sostenere le proprie azioni e finalità, predisponendo attività e campagne di raccolta fondi, partecipando a bandi, candidature e concorsi sia in forma singola sia associata. Tutte le suddette attività potranno essere rivolte anche direttamente in favore dei genitori ed adulti. A sostegno delle famiglie, l’Associazione si propone altresì di promuovere l’integrazione, la socialità, lo scambio culturale e quello professionale, anche attraverso l’organizzazione della cosiddetta banca del tempo tra gli associati. Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, che se effettuate con carattere di continuità, potranno essere retribuite secondo le disponibilità economico-finanziarie dell’Associazione. Al fine di garantire un servizio qualificato e specializzato, l’Associazione potrà ricorrere all’opera di collaboratori autonomi o dipendenti, stipendiati nei limiti necessari all’erogazione del servizio ed in ogni caso nel rispetto delle normative. Per autofinanziamento, l’Associazione potrà esercitare attività di natura commerciale; in tal caso l’Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. Art. 3 Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. Art. 4 I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono Soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per l’elezione degli organi sociali. Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea. Art. 5 Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale non rimborsabile, nonché le eventuali quote per le singole attività di cui all’art. 2 che comportano costi. Art. 6 Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. La qualità di socio si perde: a) per mancato pagamento della quota associativa; b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Art. 7 L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Titolo II - Organi dell’Associazione Art. 8 Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente. L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Art. 9 Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative e, nel caso di svolgimento delle attività associative, anche delle quote previste per le stesse, possono partecipare all’Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo tre deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza. Art. 10 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l’Associazione svolge le proprie attività. Tale affissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa. L’adunanza di seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Art. 11 Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Pag. 4 di 1 Art. 12 L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 13 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri. Art. 14 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; - la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario; - l’ammissione all’Associazione di nuovi soci; - l’esclusione degli associati; - la redazione annuale del bilancio consuntivo. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché la retribuzione di attività lavorative e/o professionali svolte a favore dell’Associazione. Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, inviata a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Art. 16 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Art. 17 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica cinque anni e può essere rieletto. Titolo III - Patrimonio sociale Art. 18 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote per le attività svolte, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione. Art. 19 L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei sette giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Art. 20 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Titolo IV Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali Art. 21 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 22 Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
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TIPOLOGIA DOCUMENTO
BARRARE IL QUADRATINO PER ACCETTAZIONE